Art. 3.

      1. La cancellazione dei cittadini stranieri dall'anagrafe della popolazione residente in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, è effettuata

 

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decorsi tre mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o delle carte di soggiorno.